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Lo statuto

DENOMINAZIONE e SEDE
 

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita l’associazione culturale “AINMS Associazione Italiana Nuove Metodologie Suggestopedagogiche”, con sede presso Roberta Ferencich, Via dei Porta, 4, 34141 Trieste.

 

SCOPO

 

Art. 2 – Lo scopo dell'associazione è:

  • lo studio, la ricerca, la divulgazione e l'applicazione di metodologie di insegnamento e apprendimento con approccio olistico, anche definito come metodo della Suggestopedia Moderna, in università, scuole, enti privati e pubblici di formazione, industria, istituti di formazione professionale, nonché della formazione di insegnanti e docenti secondo la regolamentazione  stabilita;

  • realizzare il proprio scopo soprattutto con provvedimenti di formazione, informazione e ricerca, come ad esempio corsi, seminari, workshop e altri tipi di incontri e occasioni di aggregazione;

  • costituire un punto d’incontro e di confronto fra gli associati, o comunque di tutti coloro che lavorano e studiano col metodo della Suggestopedia Moderna;

  • rafforzare i vincoli, gli interessi e di tutelare la metodologia dell'insegnamento e apprendimento con l'approccio olistico o suggestopedico moderno;

  • realizzare gruppi di studio e scambi in Italia e all’estero.

Al fine di raggiungere i suddetti scopi e per poter meglio informare e divulgare nel territorio i suddetti propositi l’Associazione potrà svolgere anche l’attività editoriale, vale a dire la produzione, pubblicazione e diffusione con qualsiasi mezzo che verrà reso opportuno, inclusa la corrispondenza, di opere, scritti, studi, ricerche, riviste, periodici, guide, audiovisivi, servizi giornalistici. Potrà fornire l’assistenza e la consulenza tecnica alle varie lavorazioni relative alla compilazione grafica e alla stampa del materiale editoriale, promozionale e pubblicitario.

 

DURATA ed ORGANI ASSOCIATIVI

 

Art. 3 - La durata dell’Associazione è stabilita fino al 31.12.2020 e potrà essere prorogata dell’assemblea degli associati.

Art. 4 - Gli organi dell’associazione sono: l’assemblea degli associati e il comitato esecutivo.

 

ASSOCIATI

 

 Art. 5 - Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e privati, che per loro motivi, di lavoro o di studio, siano interessati all’attività dell’Associazione stessa. Sulla domanda di ammissione decide in modo inappellabile il comitato esecutivo.

Gli associati non sono tenuti al pagamento di una quota associativa.

Art. 6 - L’associato che intenda recedere, essendo il rapporto non di natura temporanea, deve darne comunicazione motivata almeno tre mesi prima.

Art. 7 - Alla cessazione dell’Associazione, per qualsiasi causa possa essere determinata, varrà quanto stabilito dal successivo articolo 18.

 

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

 

Art. 8 - L’assemblea è convocata dal presidente del comitato esecutivo, con comunicazione da recapitarsi (tramite posta, a mezzo fax o posta elettronica, ovvero manualmente) almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione, e dovrà contenere il luogo, il giorno, l’ora e l’elenco degli argomenti posti all’ordine del giorno. L’assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto di cui al successivo articolo 17, inoltre ogni volta giunga una richiesta sottoscritta da almeno la metà degli associati.

Art. 9 - Hanno diritto a partecipare all’assemblea tutti gli associati. Ciascun associato ha diritto a un voto.

Art. 10 - L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti o rappresentati mediante delega scritta rilasciata ad altro socio purché non componente del comitato esecutivo. Ciascun associato non può rappresentare più di due altri associati. L’assemblea delibera qualsiasi sia il numero dei presenti a maggioranza dei voti conteggiati sugli associati presenti.

Art. 11 - Per apportare le modifiche al presente statuto è necessario il voto favore di due terzi degli associati, mantenendo le modalità di convocazione e di voto previsti negli articoli precedenti.

 

COMITATO ESECUTIVO

 

Art. 12 - Il comitato esecutivo è nominato dall’assemblea degli associati ed è composto da un numero di componenti che va da un minimo di due ad un massimo di sette. Il comitato esecutivo dura in carica per due anni o per il termine determinato dalla delibera assembleare che li nomina.

In caso di morte o di dimissione di un componente del comitato esecutivo, provvederà alla sostituzione il comitato esecutivo stesso col metodo della cooptazione. Il comitato esecutivo così formatosi durerà in carica fino alla prossima assemblea, durante la quale dovrà essere confermato il componente cooptato ovvero nominato un altro. Nel caso in cui la maggioranza del comitato esecutivo venga meno, i componenti rimasti in carica devono convocare senza indugio l’assemblea per la nomina del successivo comitato esecutivo

Art. 13 - Il comitato esecutivo ha il potere di assumere e decidere riguardo a tutti i criteri da adottare e seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi associativi.

Art. 14 - Il comitato esecutivo nomina nel suo seno il Presidente ed eventualmente il vice-presidente i quali durano in carica per l’intera durata in carica del comitato esecutivo. Il comitato esecutivo può delegare propri poteri anche a non membri dello stesso, nel caso di necessità di direttori o rappresentanti dell’associazione, presso uffici od enti pubblici, anche a non associati.

Art. 15 - Le deliberazioni del comitato esecutivo vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Art. 16 - La firma e la rappresentanza dell’associazione, in giudizio e di fronte ai terzi, sono conferite al presidente del comitato esecutivo.

Art. 17 – Il comitato esecutivo sottoporrà ogni anno il rendiconto del proprio operato all’assemblea; alla relazione su come sono stati perseguiti gli scopi associativi e sulle previsioni degli esercizi futuri. 
 

AMMINISTRAZIONE

 

Art. 18 – L’Associazione non prevede né quote associative né contabilità. Eventuali spese necessarie verranno offerte liberamente dai Soci in forma privata. L’eventuale cessazione dell’attività seguirà le disposizioni del diritto comune in materia di Associazioni.

 

SCIOGLIMENTO

 

Art. 19 - Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea degli associati secondo le modalità previste dall’articolo 11, la quale nominerà anche uno o più liquidatori, nel caso di necessità di un periodo di liquidazione.

 

CONTROVERSIE

 

Art. 20 - Eventuali controversie tra gli associati o tra gli associati e l’associazione saranno demandate a un collegio arbitrale composto da un membro nominato di comune accordo o, in mancanza di accordo, da un collegio di arbitri nominato uno da ciascuna delle parti in causa, entro un termine di 30 giorni da quello in cui è pervenuta la comunicazione della nomina del proprio arbitro da parte della parte più diligente. Qualora il numero del collegio risulti essere pari, i componenti dello stesso provvederanno a nominarne un altro in modo che il collegio risulti formato da un numero dispari di componenti. Il collegio così composto deciderà da amichevole compositore senza formalità alcuna, entro il termine di 30 giorni dal suo insediamento.

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 21 - Per tutto quanto non previsto e non contenuto nel presente statuto valgono le disposizione del diritto comune in materia di Associazioni.

 

Approvato in Assemblea il 14 novembre 2010

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